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VEICOLI
Detrazione Iva e deducibilità dei costi - aggiornato con la Finanziaria 2008
AUTOVETTURE - Detrazione Iva e deducibilità dei costi (le parti salienti)
..... Con l'approvazione della legge finanziaria la limitazione della detrazione iva al 40%
riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto
stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non è superiore a otto».
In secondo luogo, la predeterminazione legale della misura della detrazione al 40%
- che precedentemente non ammetteva la prova contraria, fatte salve le specifiche eccezioni previste - è
ora riferita ai veicoli che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa,
dell'arte o della professione .
Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell'attività del soggetto passivo,
il quale, nel nuovo regime, ha pertanto la possibilità di computare integralmente in detrazione l'imposta,
fermo restando, in tal caso, l'onere probatorio dell'inerenza totale.
Viene confermato il principio per cui l'imposta relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli medesimi (custodia, manutenzione, transito stradale ecc.),
nonché all' acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa
in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione
l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione del veicolo.
DETRAZIONE IVA SU AUTO E SU SPESE D'IMPIEGO
È sparita, ma solo ai fini Iva, la distinzione
tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri; nè si fa più
riferimento alla classificazione del Codice della strada.
La detraibilità dell'Iva dall'1.1.2008 è la seguente:
1. Detrazione 100% dell'Iva:
- veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno
8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o
senza i quali non può svolgere l'attività (es.: tassisti, noleggiatori auto), ecc;
2. Detrazione limitata (40%) dell'Iva:
- veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c'era dubbio sulla detraibilità 100%
dell'Iva, oggi sono catalogati qui e per essi la detraibilità 100% dell'Iva è ora subordinata alla dimostrazione
da parte del contribuente dell'utilizzo esclusivo nell'impresa;
3. Indetraibilità totale (oggettiva) dell'Iva:
- riguarda solo le moto > 350 cc.
Questa disciplina non riguarda gli agenti e rappresentanti,
che continuano a detrarre il 100% dell'Iva, ammesso che possano dimostrare di
possedere almeno un altro mezzo per scopi extraziendali.
RIEPILOGO DETRAIBILITA' IVA E DEDUCIBILITA' COSTI
Autocarri > =35 q.li:
- si detrae il 100% dell'Iva, anche su tutte le spese d'impiego, compreso pedaggi autostradali.
Nel caso in cui essi vengano utilizzati occasionalmente per scopi extraziendali (es.: trasloco mobili di casa) è
sufficiente autofatturarsi il servizio.
Autovetture o autocarri < 35 q.li non affidate a dipendenti:
b1) se ammettiamo un utilizzo promiscuo del mezzo, si detrae il 40% dell'Iva, anche su tutte le spese d'impiego.
Il costo è ammortizzabile al 40% (con il limite del 40% di 18.076), Le spese d'impiego si deducono al 40%.
b2) se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione, si detrae il 100% dell'Iva creando le prove di tale utilizzo
esclusivo (es.: giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). L'Iva sulle spese d'impiego si detrae
al 100% (compresi pedaggi autostradali). Ma il costo è ammortizzabile al 40% (con il limite del 40% di 18.076),
le spese d'impiego si deducono al 40%.
Autovetture o autocarri < 35 q.li affidate a dipendenti:
- si detrae il 40% dell'Iva, anche sulle spese d'impiego (compresi pedaggi autostradali). Il costo è ammortizzabile
al 90% senza limiti, le spese d'impiego si deducono al 90%.
Agenti e Rappresentanti:
- di regola detraggono il 100% dell'Iva sia all'atto dell'acquisto dell'auto che sulle spese d'impiego.
Quanto alla deducibilità del costo d'acquisto dell'auto, essi deducono l'80%, col massimale per l'ammortamento
dell'auto dell'80% di euro 25.823. Anche le spese d'impiego sono deducibili all'80%.
RIEPILOGO DEI LIMITI DI DEDUCIBILITA' DEI COSTI D'ACQUISTO AUTO E MOTO
>> vedi tabella
Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli
fiscalmente deducibili per imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e
professionisti nel 2008 :
Autovetture: costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076,
percentuale di deducibilità 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 7.230;
Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta: nessun limite di costo massimo e
percentuale di deducibilità del 90%;
Autovettura acquisita in leasing: l'importo massimo fiscalmente deducibile
dei canoni è il 40% di (18.076 : costo auto concedente) x canoni annui di competenza;
Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo:
l'importo annuo fiscalmente deducibile dei canoni è il 90% dei canoni di competenza, senza limiti;
Canoni di noleggio auto: costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615
(è previsto il ragguaglio ad anno), percentuale di deducibilità 40%, pertanto l'importo annuo fiscalmente
deducibile = euro 1.446 (euro 310 per noleggio moto, euro 165 per noleggio ciclomotore);
Canoni di noleggio auto affidata a dipendente: nessun costo massimo annuo e deducibilità del 90%
del costo del noleggio;
Motocicli: costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 4.132, percentuale di deducibilità 40%,
massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 1.653; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale è sempre del 90%;
Ciclomotori: costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066, percentuale di deducibilità 40%,
massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale è sempre del 90%. |